Servizio di richiesta per la concessione di reliquie
In considerazione che la venerazione delle reliquie è consentita dalle norme della Chiesa solo nelle chiese o cappelle di comunità parrocchiali e religiose e che possono essere concesse per il culto pubblico (cf. can. 834 §2 del C.J.C) o la dedicazione di un altare (cf. Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, capp. II e IV), lo Studio “Lumen Christi” è in grado di poter supportare le richieste legittime al Vescovo Diocesano competente (cf, can. 134 §3 del C.J.C.) alla cui autorità è sottoposto l’edificio di culto o altro luogo (cf. n° 1 Norme).
Su giustificata richiesta, lo Studio “Lumen Christi” potrà assistere il legittimo instante nell’inoltro della formale e motivata domanda al Vescovo competente, curando altresì che questa sia accompagnata da un’autorizzazione scritta della Curia Diocesana di appartenenza del richiedente, provvedendo a tutti gli aspetti procedurali e seguendo l’intero iter, fino alla fase finale della concessione o eventuale diniego delle reliquie.