La fase Diocesana
Fase Diocesana o Eparchiale – Inchieste super Virtutibus e super Martyrio
INCHIESTA DIOCESANA o EPARCHIALE
sulle Virtù eroiche oppure sul Martirio
PRIMA FASE: Normae Servandae nn. 1 – 12
Fase preliminare dell’Inchiesta
1. Fumus boni iuris:
Fama di santità e la fama dei segni (virtù), oppure la fama di martirio primo compito del Postulatore (n. 3 b).
Il fondamento teologico di una causa di canonizzazione è: Fama est fumus ( boni iuris). La fama di santità o di martirio deve essere autentica, diffusa, spontanea e sempre crescente nel popolo di Dio, non certamente non creata con arte umana ma deve essere il risultato dell’azione dello Spirito Santo nei cuori del popolo di Dio, chiamata fama dei segni e tale fama deve essere durante la vita, nella morte, dopo la morte e sempre crescente, per cui possiamo dire che la canonizzazione è un processo di discernimento della Chiesa.
2. Oggetto dell’ Inchiesta (Divinus perfectionis Magister, I. 1).
L’ oggetto dell’Inchiesta può essere per un SdD martire ossia sulla vita, il martirio e la fama; per un SdD Confessore ossia sulla vita, la fama di santità e dei segni, le virtù eroiche e per il miracolo.
a. sulla vita, sulle virtù e sulla fama di santità e dei segni
oppure
b. sulla vita, sul martirio e sulla fama di martirio o più Martiri (stesso luogo e stessa persecuzione)
(e se è il caso, anche sul culto ab immemorabili tempore: antichi Beati)
3. natura della causa
– secondo la natura delle prove (n. 7), che possono desumersi:
a. dalle deposizioni orali di testimoni oculari: Cause recenti
b. solo da fonti scritte: Cause antiche
Natura della causa: che può desumersi dalle disposizioni orali di testimoni oculari per le cause recenti, e da fonti scritte per le cause antiche.
Fase iniziale dell’Inchiesta
La struttura giuridica dell’Inchiesta prevede: una fase iniziale dove troviamo il Postulatore, l’Attore, il Vescovo competente e il Supplice Libello; la costituzione del Tribunale con la nomina degli Officiali e la sessione di Apertura con il relativo giuramento del Vescovo e degli Officiali.
Poi abbiamo la raccolta delle prove documentali, ossia degli scritti editi, inediti e di tutti gli altri documenti; la raccolta delle prove testificali de visu e de auditu a videntibus e la fine dell’Inchiesta con la conseguente pubblicazione con decreto degli atti, la sessione di chiusura e nuovamente il giuramento del Vescovo e degli Officiali e il successivo invio degli atti alla Congregazione.
1. Attore(n.1)
L’Attore è colui che promuove la causa di canonizzazione, un cattolico credente o gruppo di fedeli ammesso dall’autorità ecclesiastica. Questi tratta la causa tramite il postulatore.
L’attore ha una responsabilità morale pratica e finanziaria della causa nella fase diocesana eparchiale e romana. In base alla Sanctorum Mater l’Attore si deve costituire con atto notarile e spetta al Vescovo verificare le capacità per assumere gli impegni del ruolo d’attore.
2. Postulatore (nn. 2-3) vice Postulatore (n. 4)
Il Postulatore viene costituito mediante un mandato di procura dall’Attore e approvato dal Vescovo. Può essere un sacerdote, un membro di vita consacrata e un laico esperti di teologia, storia diritto canonico e a conoscenza della prassi della sacra congregazione. Ha il compito di amministrare i beni offerti per la causa, di svolgere le indagini sulla vita del SdD e riferire al Vescovo. Nella fase romana deve avere dimora e residenza a Roma e non può essere sostituito da nessuno, ma in quella diocesana può nominare uno o più vice postulatore con l’approvazione dell’Attore che lo sostituisca. Inoltre il Postulatore ha il duplice compito di difendere gli interessi dell’Attore e quello di collaborare con l’autorità ecclesiastica nella ricerca della verità. Spetta inoltre al Postulatore provare al Vescovo che il SdD gode di una fama di santità tra il popolo di Dio el’importanza ecclesiale della causa deve essere valutata non soltanto nel contesto della Chiesa Locale ma nella Chiesa universale.
3. Supplice Libello (n. 8)
Il Postulatore a nome dell’Attore redige il Libello di domanda secondo le norme di legge del canone 1504 da presentare al Vescovo competente. Dal punto di vista giurdico il Libello deve contenere la richiesta per la causa del SdD affinchè questa venga iniziata, indicando anche il nome e cognome del Vescovo al quale verrà sottoposta secondo quanto stabilito dalle Normae servandae.
Inoltre il Libello non può essere presentato prima dei cinque anni dalla morte del SdD ritenuti necessari affinchè si possano verificare l’autentica fama di santità o di martirio e la fama dei segni del SdD e non oltre i 30 anni dalla morte eccezione fatta se il vescovo in quest’ultimo caso ritenga che non ci sia un caso di frode o di inganno che ne abbia causato il ritardo di presentazione da parte dell’Attore. Insieme a tale Libello è inoltre compito del Postulatore presentare una biografia storico-critica o una relazione cronologica sulla vita e le attività del SdD al fine di inserirlo in un quadro storico e di fede; inoltre deve allegare tutti gli scritti qualora esistessero editi e pubblicati del SdD ed in caso contrario deve fornire una dichiarazione attestante l’inesistenza di scritti editi. Nelle cause recenti il Postulatore deve presentare una lista di tutti coloro che possono aiutare nella ricostruzione della verità sul SdD circa la fama di santità o di martirio, di miracoli e di virtù. In quelle cause antiche invece deve presentare un elenco di nominativi e dati approfonditi (indirizzo, status sociale, periodo di tempo della conoscenza ecc) di persone che hanno conosciuto il SdD e possono testimoniarne la vita e le azioni.
- presentazione del Libello del Postulatore dopo 5 anni (n. 9a) e prima di 30 anni (n. 9b)
- allegati: (n. 10)
- una biografia di un certo valore storico oppure un’accurata relazione cronologica (n. 10 , 1°)
- tutti gli scritti pubblicati dal SdD (n. 10, 2°) oppure una dichiarazione sull’inesistenza di essi
- elenco dei testi:
Nelle cause recenti: l’elenco di testi pro et contra la causa (n. 10, 3°)
Nelle cause antiche: l’elenco di testi sull’attuale fama di santità e dei segni (n. 15b)
4. Consultazioni:
a) Con la Conferenza Episcopale, almeno regionale (n. 11a) Il Vescovo dopo aver accettato il Libello dovrà consultare la conferenza Episcopale sull’opportunità di introdurre la causa;
b) Con la Santa Sede: nulla osta alla Causa (n. 15c) Il Vescovo dovrà inviare una breve informativa riguardo il SdD alla Congregazione dei Santi e spiegare l’importanza della causa cosicchè la Santa Sede possa concerne il nulla osta.
5. Accettazione e pubblicazione del libello: con Editto (n.11b)
6. Costituzione del Tribunale in due fasi(n. 6c):
a. Nomine degli Officiali dell’Inchiesta con Decreto: Delegato Episcopale (n.6°); Promotore di Giustizia (nn.6b 16); Notaio e Notai Aggiunti (n.16a);
b. Giuramenti: prima sessione o seconda sessione di Apertura (n.6c) tutti gli Officiali che prendono parte alla causa sono tenuti ad adempiere fedelmente al loro incarico e sono tenuti al segreto.
Eventuali ostacoli (n.12) devono essere valutati dal Vescovo e quest’ultimo ne deve dar notizia al Postulatore affinchè li possa eliminare; nel caso in cui l’ostacolo non possa essere eliminato e la causa non possa essere ammessa il Vescovo deve darne comunicazione e motivazioni al Postulatore; in caso contrario se invece il Vescovo voglia ammetterla deve necessariamente chiedere il voto di due censori teologi riguardo agli scritti del SdD pubblicati, a loro toccherà il compito di valutare se esistono in tali scritti cose contrarie alla fede e ai buoni costumi. Se i voti dei censori sono favorevoli il Vescovo ordinerà la raccolta di tutti gli scritti editi non ancora pubblicati e di tutti i documenti riguardanti la causa.
SECONDA FASE: NORME 13 – 14
Raccolta delle Prove Documentali
1. Gli scritti editi: raccolti dal Postulatore e consegnati al Vescovo (n. 10, 2°) per i voti dei Censori Teologi de fide et bonis moribus (n. 13).
Il Postulatore presenta al Vescovo gli scritti editi del SdD insieme al Libello di domanda, il vescovo nomina con decreti diversi almeno due periti in materia teologica che hanno il compito di assicurarsi che non esistano in tali scritti elementi contro la fede e i buoni costumi che bloccherebbero l’andamento della causa. Questi danno un voto anche alla spiritualità e personalità del SdD.
– oppure la dichiarazione dell’inesistenza di essi (in questo caso non occorre nominare i Censori teologi);
– I Censori Teologi non vengono chiamati a deporre come testi.
2. Commissione Storica (tre periti in materia storica): ricercare e raccogliere, dai periti in storia ed archivistica (n. 14):
1. scritti inediti, ossia non ancora pubblicati;
2. tutti gli altri documenti riguardanti, in qualunque modo, la causa.
Infatti dalla riforma legislativa del 1983 non è più compito del Postulatore raccogliere le prove documentali della causa, ma bensì dalla Commissione storica che raccoglierà tutti gli scritti inediti e non ancora pubblicati, tutte le prove documentali e le presenterà al Vescovo o al suo Delegato. Possone essere presentati in copia conforme all’originale con l’apposizione del timbro e del nome del notaio pubblico o ecclesiastico che garantisce che il documento sia realmente la copia dell’originale.
- preparazione, in solidum, della Relazione dei periti (n. 14c).
Contrariamente a quanto avviene con i Periti teologi, che agiscono in maniera separata l’uno dall’altro, i tre periti storici invece agiscono in solidum ossia dopo aver effettuato le necessarie ricerche e verifiche presentano una unica relazione al Vescovo da loro contro firmata. Nella relazione devono riferire di aver adempiuto al loro compito, devono unire un elenco di tutti i documenti e gli scritti, e devono esprimere un giudizio sul valore e l’autenticità di questi ultimi aggiungendo poi anche una valutazione riguardo la personalità del SdD.
TERZA FASE: NORME 15-26
La procedura per un’Inchiesta sulle virtù, o sul martirio e sul miracolo è la medesima per tutte le cause. Prevede infatti la fase iniziale dell’Inchiesta, la raccolta delle prove documentali, la raccolta delle prove testificali, la chiusura dell’Inchiesta, l’invio degli atti in Congregazione. In tutte le cause siano queste antiche o recenti vi è la necessità di costituire una Commissione Storica poiché in entrambe è sempre presente un elemento storico. In ogni causa la raccolta delle prove documentali avviene sempre prima di quella delle prove testificali; l’unica eccezione è basata sul Principio canonico “perché non si perdano le prove”. L’art. 82 della Sanctorum Mater infatti afferma che il Vescovo può decidere di applicare questo principio proprio quando per esempio si è in presenza di testi anziani o ammalati al fine di non perdere la loro testimonianza.
Raccolta delle Prove Testificali
1. preparazione degliInterrogatori dal promotore di giustizia (n. 15).
Dopo aver ricevuto la relazione il vescovo consegni al Promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto il materiale acquisito al fine di poter organizzare gli interrogatori per valutare la verità riguardo alla vita, virtù o martirio o la fama di santità o di martirio del SdD.
2. ascolto dei testi“perché non si perdano le prove” (n. 16).
La legislazione delinea due tipi di testimoni (in ordine alla procedura) ossia quelli indotti e quelli d’ufficio. Gli indotti sono quelli indicati dal postulatore che ritiene capaci di dare una visione completa e reale all’ autorità ecclesiastica sulle virtù eroiche o sul martirio del SdD o sul miracolo.
I testi d’ufficio invece sono quelli chiamati a deporre dal Vescovo. Possono inoltre essere chiamati (all’insaputa del Postulatore) dal Vescovo o dal suo delegato, attraverso una citazione giuridica, a testimoniare altri testi ritenuti importanti a riguardo di un episodio particolare. Per concludere ci sono anche i contesti ossia quei testimoni nominati nella testimonianza di un teste.
3. ascolto dei testi: (1) indotti e (2) ex officio
a. 1° grado: de visu – testi oculari: consanguigni e parenti; quanti che hanno avuto familiarità e vicinanza; confratelli e/consorelle (“pars notevole di estranei”) (nn. 17-19)
b. 2° grado: de auditu a videntibus (“addi possuni” – n. 17)
Sono coloro che hanno sentito qualcosa riguardante il SdD
c. 3° grado: de auditu ab audieniibus– non è previsto dalla legge
Sono coloro che hanno sentito da quelli che hanno sentito a loro volta.
4. testi secondo la natura della causa:
1. per una causa recente:
a. i testi indotti dal Postulatore
b. i testi ex officio (n. 21°):
- altri testi e specialmente quelli contro la causa;
- i periti in storia ed archivistica (n. 21b) chiamati anche loro poiché esperti che hanno svolto indagini su documenti e scritto relazioni; essi devono dichiarare sotto giuramento sia di non aver alterato o modificato alcun documento, sia di aver raccolto tutta la documentazione riguardante la causa;
2. per una causa antica:
a. almeno 8 testi qualificati, indotti dal Postulatore ed almeno 2 testi ex officio sulla continuazione della fama di santità e dei segni (prassi)
b. i periti in storia ed archivistica (n. 21b)
5. quelli che non possono testimoniare(n. 20): (foro di coscienza)
1. il sacerdote per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale
2. i confessori abituali o i direttori spirituali per quanto riguarda tutto ciò manifestato nel foro di coscienza extra-sacramentale (fuori dalla confessione sacramentale)
3. il Postulatore ed il Vice-Postulatoredurante munere (finchè svolge l’incarico)
4. qualsiasi Officiale dell’Inchiestadurante munere (finchè svolge l’incarico)
6. per la validità della testimonianza (nn. 23-25)
1. conferma sotto giuramento
2. indicazione della fonte della conoscenza di quanto asseriscono
3. conferma della deposizione da parte del Notaio
4. autentica di un notaio per i documenti e le dichiarazioni scritte
Inchiesta Rogatoriale (n. 26)
Si parla nelle Normae di un’eventuale Inchiesta Rogatoriale in altre diocesi per effettuare la ricerca dei documenti e l’ascolto dei testimoni. Il diritto canonico prevede invece un processo rogatoriale solo per l’ascolto di testimoni e non per una ulteriore ricerca di documenti. la Sanctorum Mater risolve questo dilemma menzionando l’Inchiesta Rogatoriale solo per l’ascolto dei testi.
QUARTA FASE: NORME 27-31
Conclusione dell’Inchiesta
Chiusura dell’Inchiesta
- Pubblicazione degli atti, con decreto(n.27°) e dichiarazioni del Promotore di Giustizia (n. 27b) e del Postulatore (n. 27c).
Quando il Vescovo o il suo delegato ritengono che tutte le prove documentali e testificali siano raccolte decidono che si può procedere con la chiusura dell’Inchiesta. A questo punto sia la Chiesa rappresentata dal Promotore di Giustizia che l’Attore rappresentato dal Postulatore hanno il diritto di conoscere quanto raccolto nelle prove, a questo punto il Vescovo o il suo delegato con un decreto riconoscono il diritto al Promotore di Giustizia o al Postulatore che se ritenuto necessario richiedere un completamento di prove con nuove testimonianze e raccolte di documenti.
2. Dichiarazione sul non culto (n. 28°): visite alla tomba, alle stanze…
1. ispezioni della tomba, delle stanze, ecc. (n. 28a)
2. relazione o verbale (n. 28b)
3. la pubblicazione della Dichiarazione sull’osservanza dei Decreti di urbano VIII sul non culto (n. 28°)
Prima della fine dell’Inchiesta il Vescovo o suo delegato devono ispezionare la tomba del SdD, la camera dove abitò o morì e i luoghi dove eventualmente possono presentarsi segni di culto in suo onore e faccia una dichiarazione sull’osservanza dei decreti di Urbano VIII sulla non esistenza di culto. Di tutto ciò si deve redigere una relazione da poter allegare agli atti. Il SdD non ancora beatificato o caninizzato dalla Santa Sede non può in nessun modo essere oggetto di culto pubblico o ecclesiastico. Il decreto di Urbano VIII aveva lo scopo di impedire abusi nella venerazione dei SdD morti in concetto di santità ma non ancora canonizzati o beatificati; il decreto del mese di marzo del 1625 proibì di stampare sulle vite, i miracoli o le intercessioni dei SdD senza l’approvazione del Vescovo che ne riceve il consenso dalla Santa Sede; di esporre immagini in nessun luogo immagini del SdD, né di appendere nei loro sepolcri degli ex-voto senza l’approvazione del Vescovo (previo consenso Santa Sede). Nel’ottobre del 1625 il decreto precisò che i luoghi di culto previa consenso Vescovo potevano ospitare ex voto o testimonianze di grazie ricevute poiché nel momento in cui si sarebbe aperta una causa queste potevano rappresentare una specie di prova della santità.
- Preparazione della copia conforme all’originale (Archetipo) in duplice esemplare, ossia il Trasunto e la Copia Pubblica (nn. 29-31):
1. degli atti originali (Archetipo) si fa una fotocopia: Trasunto
2. si fa laCollatio et Auscultano (Collazione e Ascolto) degli atti originali (Archetipo) con la fotocopia fotocopia di essi (Trasunto) – affidabilità e conformità
3. apposizione del timbro e delle sigle del Notaio
4. dopo la Collatio et Auscultano, si faccia una fotocopia della 1° fotocopia degli atti originali, timbrata e siglata dal Notaio: Copia Pubblica
Il Vescovo è responsabile dell’invio di due copie degli atti dell’Inchiesta completamente fedeli a quelli originali, i quali devono rimanere sigillati nell’Archivio della Curia della diocesi o eparchia ossia dove è stata istruita l’Inchiesta. Il Vescovo è il garante di quanto è stato verbalizzato per la raccolta di tutte le prove documentali e testificali. Chiusa l’Inchiesta e pubblicati gli atti vengono preparate dal Copista due copie da inviare alla Congregazione delle Cause dei Santi. Dagli atti originali dell’Inchiesta ossia l’Archetipo viene elaborata una fotocopia detta Trasunto. Una volta terminato ciò si riuniscono il Vescovo o il suo delegato, il Promotore di Giustizia, il Copista e il Notaio per la Collatio et Auscultatio (cioè il confronto tra Archetipo e Trasunto) per assicurare l’ordine esatto delle pagine (collatio) e il medesimo contenuto. Per assicurare ciò il Notaio deve apporre il suo tibro e firma su ciascuna pagina dell’uno e dell’altro. Subito dopo si effettuerà la seconda copia dell’ Archetipo detta Copia Pubblica.
4. Traduzione degli atti (se necessario): nel caso occorra tradurre gli atti dell’Inchiesta in altra lingua ci deve essere la creazione di un secondo Archetipo tradotto e recepito dal Vescovo o dal suo delegato come autentico. Si creano poi il trasunto e la copia pubblica in lingua originale e poi in lingua tradotta compresa Collatio e Auscultatio. Dopo ciò viene tutto inviato alla Congregazione ossia il trasunto e la copia pubblica in lingua originale e in lingua tradotta.
1. verifica ed accettazione della traduzione
2. Preparazione della copia conforme all’originale(Archetipo) in duplice esemplare, ossia il Trasunto e la Copia Pubblica: 2 Archetipi – 2 Trasunti e 2 Copie Pubbliche (una in lingua originale e l’altra nella traduzione)
lingue ammesse: francese, inglese, italiano, latino, portoghese, spagnolo
5. Ultima Sessione o Sessione di Chiusura dell’Inchiesta
In questa ultima sessione (pubblica come quella di apertura) presieduta dal Vescovo competente della causa, tutti gli Officiali (il Vescovo, il suo delegato, il Promotore di giustizia, il postulatore e vice, il Notaio) prestano giuramento di aver compiuto fedelmente il loro incarico. Il Portitore presta anch’egli giuramento di fedeltà.
L’Inchiesta è il primo passo a partire dal quale si apre la fase romana dove vi è lo studio degli atti e il giudizio in merito.
Invio degli atti in Congregazione
1. ilTransunto e la Copia Pubblica, nonché una copia degli scritti editi insieme ai votibdei Censori teologi (chiusi e sigillati per garantire l’integrità degli atti dell’inchiesta), oppure la dichiarazione dell’inesistenza di essi (n. 31a)
2. in una busta, separatamente dalTransunto e dalla Copia Pubblica, lo strumento di chiusura nonché il plico delle lettere (di chi ha istruito l’inchiesta, del Promotore di Giustizia, se lo desidera (n. 31c)