Istruzione “Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione”

Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi su “ Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione”, 16.12.2017

ISTRUZIONE

Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione

Roma 2017

I N D I C E

INTRODUZIONE

PARTE I. Richiesta del consenso della Congregazione delle Cause dei Santi (artt. 1-6)

PARTE II. Fase diocesana o eparchiale delle possibili specifiche operazioni da svolgere

Titolo I. Atti iniziali (artt. 7-12)

Titolo II. Le specifiche operazioni

    Capitolo I. Ricognizione canonica (artt. 13-20)

    Capitolo II. Prelievo di frammenti e confezione di reliquie (artt. 21-25)

    Capitolo III. Traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie (artt. 26-27)

Titolo III. Atti finali (artt. 28-30)

PARTE III. Pellegrinaggio delle reliquie (artt. 31-38)

CONCLUSIONE

INTRODUZIONE

       Le reliquie nella Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione perché il corpo dei Beati e dei Santi, destinato alla risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazione. [1] Le reliquie dei Beati e dei Santi non possono essere esposte alla venerazione dei fedeli senza un apposito certificato dell’autorità ecclesiastica che ne garantisca l’autenticità.
        Tradizionalmente vengono considerate reliquie insigni il corpo dei Beati e dei Santi o le parti notevoli dei corpi stessi oppure l’intero volume delle ceneri derivanti dalla loro cremazione. A queste reliquie i Vescovi diocesani, gli Eparchi, quanti ad essi sono equiparati dal diritto, e la Congregazione delle Cause dei Santi riservano una speciale cura e vigilanza per assicurarne la conservazione e la venerazione e per evitarne gli abusi. Vanno, pertanto, custodite in apposite urne sigillate e collocate in luoghi che ne garantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto.
        Sono considerate reliquie non insigni piccoli frammenti del corpo dei Beati e dei Santi o anche oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone. Debbono essere possibilmente custodite in teche sigillate. Vanno comunque conservate e onorate con spirito religioso, evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio.
        Analoga disciplina viene applicata anche ai resti mortali (exuviae) dei Servi di Dio e dei Venerabili, le cui Cause di beatificazione e canonizzazione sono in corso. Finché non sono elevati agli onori degli altari tramite la beatificazione o la canonizzazione, i loro resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico, né di quei privilegi che sono riservati soltanto al corpo di chi è stato beatificato o canonizzato.
        La presente Istruzione sostituisce l’Appendice dell’Istruzione Sanctorum Mater [2]e si rivolge ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nonché a coloro che partecipano alle procedure riguardanti le reliquie dei Beati e dei Santi e i resti mortali dei Servi di Dio e dei Venerabili, per facilitare l’applicazione di quanto richiesto in una materia così particolare.
        In questa Istruzione viene presentata la procedura canonica da seguire per verificare l’autenticità delle reliquie e dei resti mortali, per garantire la loro conservazione e per promuovere la venerazione delle reliquie tramite le possibili specifiche operazioni: ricognizione canonica, prelievo di frammenti e confezione di reliquie, traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie. Si espone, inoltre, quanto è necessario per ottenere il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per effettuare tali operazioni e la procedura da seguire per il pellegrinaggio delle reliquie.

PARTE I

Richiesta del consenso
della Congregazione delle Cause dei Santi

Articolo 1

Competente ad effettuare tutte le eventuali operazioni sulle reliquie o sui resti mortali è il Vescovo della diocesi o dell’eparchia, dove sono custoditi, previo il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi.

Articolo 2

§ 1. Prima di intraprendere qualsiasi operazione sulle reliquie o sui resti mortali si deve osservare tutto ciò che è prescritto dalla legge civile locale e ottenere, in conformità a tale legge, il consenso dell’erede.
§ 2. Prima della beatificazione di un Venerabile Servo di Dio, l’erede sia invitato dal Vescovo competente a donare i resti mortali alla Chiesa tramite uno strumento giuridicamente riconosciuto dalle autorità civili ed ecclesiastiche, affinché si possa salvaguardarne la conservazione.

Articolo 3

§ 1. Il Vescovo competente invii al Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi l’istanza con la quale chiede il consenso del Dicastero per le operazioni che intende svolgere.
§ 2. Nella stessa istanza il Vescovo specifichi il luogo esatto dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.) e l’avvenuto adempimento della prescrizione, di cui all’art. 2 § 1 della presente Istruzione.

Articolo 4

§ 1. Se il Vescovo intende effettuare la traslazione (ossia il trasferimento permanente) entro i confini della stessa diocesi o eparchia, specifichi alla Congregazione il luogo della nuova collocazione delle reliquie o dei resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.), accludendone il progetto.
§ 2. Nel caso di traslazione in altra diocesi o eparchia, il Vescovo invii alla Congregazione, insieme al progetto della nuova collocazione delle reliquie o dei resti mortali (città, nome della chiesa, cappella, cimitero pubblico o privato, ecc.), il consenso scritto del Vescovo che li accoglierà.

Articolo 5

§ 1. Se le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati (ossia trasferiti permanentemente di proprietà) entro i confini della medesima diocesi o eparchia, il Vescovo competente, insieme all’istanza di cui all’art. 3 § 1 della presente Istruzione, inviialla Congregazione copia del consenso scritto dell’alienatore e del futuro proprietario.
§ 2. Qualora le reliquie o i resti mortali dovessero essere alienati ad un’altra diocesi o eparchia, il Vescovo competente, insieme all’istanza di cui all’art. 3 § 1 della presente Istruzione, invii alla Congregazione copia del consenso scritto del Vescovo che li accoglierà, il consenso scritto dell’alienatore e del futuro proprietario, nonché il progetto della nuova collocazione.
§ 3. Per l’alienazione di reliquie insigni, icone e immagini preziose delle Chiese Orientali è competente sia la Congregazione delle Cause dei Santi che il Patriarca con il consenso del Sinodo permanente. [3]
§ 4. Se le reliquie di un Beato o di un Santo dovessero essere portate in pellegrinaggio (ossia trasferiti temporaneamente) in altre diocesi o eparchie, il Vescovo deve ottenere il consenso scritto di ciascun Vescovo che le accoglierà e inviarne copia alla Congregazione, insieme all’istanza, di cui all’art. 3 § 1 della presente Istruzione.

PARTE II

Fase diocesana o eparchiale
delle possibili specifiche operazioni da svolgere

Titolo I
Atti iniziali

Articolo 6

Ottenuto il consenso della Congregazione, concesso tramite l’apposito Rescritto, il Vescovo può procedere attenendosi a questa Istruzione, evitando scrupolosamente ogni segno di culto indebito ad un Servo di Dio o Venerabile non ancora beatificato.

Articolo 7

Il Vescovo del territorio, dove si trovano le reliquie o i resti mortali, può agire personalmente o tramite un Sacerdote suo Delegato.

Articolo 8

Il Vescovo costituisca un Tribunale, nominando con decreto coloro che svolgeranno le funzioni di Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia e Notaio.

Articolo 9

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un perito medico (anatomopatologo, medico legale o un altro medico specializzato) e, se necessario, un ausiliare del perito medico (tecnico autoptico), nonché altri incaricati ad effettuare i lavori tecnici.

Articolo 10

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini, inoltre, almeno due fedeli (sacerdoti, consacrati/e, laici/laiche) con il compito di sottoscrivere gli atti in qualità di testimoni.

Articolo 11

Il Postulatore e il Vice-Postulatore della Causa possono assistere di diritto.

Articolo 12

Tutti coloro che prendono parte alle operazioni devono previamente prestare giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.

Titolo II
Le specifiche operazioni

Capitolo I
Ricognizione canonica

Articolo 13

§ 1. In un giorno e in un’ora appositamente stabiliti, il Vescovo o il Delegato Episcopale e tutti coloro, di cui agli artt. 8-11 della presente Istruzione, si rechino al luogo dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali.

§ 2. Potranno assistere alla ricognizione anche quelle persone che il Vescovo o il Delegato Episcopale riterrà opportuno.

§ 3. Si eviti in ogni modo di dare pubblicità all’avvenimento.

Articolo 14

§ 1. Prima dell’estrazione delle reliquie o dei resti mortali dal luogo in cui sono conservati, se c’è un documento autentico dell’ultima sepoltura, ricognizione canonica o traslazione, sia letto ad alta voce dal Notaio, affinché si possa verificare se quanto scritto nel documento coincida con ciò che si constata al momento presente.
§ 2. Qualora non ci fosse un documento autentico oppure se l’urna o i sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del Beato o del Santo o i resti mortali del Servo di Dio o del Venerabile, di cui si tratta.

Articolo 15

Le reliquie o i resti mortali siano deposti sopra un tavolo, coperto da un drappo decoroso, affinché i periti anatomici possano ripulirli dalla polvere e da altre impurità.

Articolo 16

§ 1. Compiute queste operazioni, i periti anatomici ispezionino attentamente le reliquie del Beato o del Santo o i resti mortali del Servo di Dio o del Venerabile.
§ 2. Inoltre, identifichino analiticamente tutte le parti del corpo, ne descrivano dettagliatamente lo stato e ne facciano oggetto di una Relazione da loro sottoscritta e allegata agli atti.

Articolo 17

Qualora la ricognizione canonica evidenziasse la necessità o l’opportunità di trattamenti conservativi, ottenuto il consenso del Vescovo, questi vengano eseguiti, applicando le tecniche più accreditate nei luoghi e nei modi che i periti anatomici o altri esperti stabiliranno.

Articolo 18

Se la ricognizione canonica non può essere portata a termine in un’unica sessione, il luogo in cui essa si svolge sia chiuso a chiave e si adottino le necessarie cautele in modo da evitare qualsiasi furto o pericolo di profanazione. La chiave sarà custodita dal Vescovo o dal Delegato Episcopale.

Articolo 19

§ 1. Compiuto quanto è necessario per provvedere alla conservazione delle reliquie o dei resti mortali e ricomposto il corpo, si riponga eventualmente il tutto in una nuova urna.
§ 2. Se le reliquie o i resti mortali vengono avvolti in nuovi indumenti, questi, per quanto possibile, siano della stessa foggia di quelli precedenti.
§ 3. Il Vescovo o il Delegato Episcopale abbia cura che nessuno sottragga alcunché dall’urna o vi introduca qualcosa.
§ 4. Se possibile, vengano religiosamente custoditi la vecchia urna e tutto ciò che è stato ritrovato in essa; altrimenti vengano distrutti.

Articolo 20

Il verbale di tutto quanto è stato compiuto, venga riposto in un contenitore, munito del sigillo del Vescovo, e sia inserito nell’urna.

Capitolo II
Prelievo di frammenti e confezione di reliquie

Articolo 21

§ 1. Qualora sia imminente la canonizzazione di un Beato o la beatificazione di un Venerabile Servo di Dio, o per altri motivi giustificati nell’istanza di cui all’art. 3 § 1 della presente Istruzione, nel contesto di una legittima ricognizione canonica, si può procedere, su indicazioni del perito anatomico, al prelievo di alcune piccole parti o di frammenti, già separati dal corpo.
§ 2. Tali frammenti vengano consegnati dal Vescovo o dal Delegato Episcopale al Postulatore o al Vice-Postulatore della Causa per la confezione delle reliquie.

Articolo 22

Il Vescovo, sentito il parere del Postulatore della Causa, decida il luogo per la custodia dei frammenti prelevati.

Articolo 23

§ 1. Spetta al Postulatore della Causa preparare e firmare il certificato di autenticità delle reliquie.
§ 2. In assenza della Postulazione, spetta al Vescovo diocesano, all’Eparca o a colui ad esso equiparato dal diritto, o a un loro Delegato, preparare e firmare il certificato di autenticità delle reliquie.

Articolo 24

Non è consentito lo smembramento del corpo, salvo che il Vescovo non abbia ottenuto il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per la confezione di reliquie insigni.

Articolo 25

Sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro) e la vendita delle reliquie (ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo), nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati. [4]

Capitolo III
Traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie

Articolo 26

§ 1. Se si tratta della traslazione dei resti mortali di un Servo di Dio o di un Venerabile entro i confini della medesima diocesi o eparchia, l’urna sia chiusa e legata con delle fasce fissate dal sigillo del Vescovo e, senza alcuna solennità, sia collocata nel medesimo luogo o nel nuovo luogo di sepoltura, evitando ogni segno di culto indebito ai sensi dei Decreti di Urbano VIII sul non culto. [5]
§ 2. Qualora si tratti delle reliquie di un Beato o di un Santo, eventuali segni di culto pubblico sono permessi secondo le vigenti norme liturgiche.

Articolo 27

§ 1. Se le reliquie o i resti mortali saranno trasferiti ad un’altra diocesi o eparchia in modo definitivo, dopo aver osservato la prescrizione riportata nell’art. 2 § 1 della presente Istruzione, il Vescovo della diocesi o dell’eparchia dove sono custoditi, nomini un fedele (sacerdote, consacrato/a o laico/a) per ricoprire l’incarico di Custode-Portitore.
§ 2. Il Custode-Portitore li accompagnerà fino alla loro destinazione definitiva presso il luogo stabilito dal Vescovo della diocesi o dell’eparchia che accoglierà le reliquie o i resti mortali, regolandosi secondo l’art. 26 della presente Istruzione.

Titolo III
Atti finali

Articolo 28

§ 1. Il Notaio registri tutte le operazioni effettuate in un apposito verbale, sottoscritto dal Vescovo o Delegato Episcopale, dal Promotore di Giustizia, dai periti anatomici e da due testimoni, di cui agli artt. 9-10 della presente Istruzione, nonché dal Notaio, il quale autentica gli atti con la sua firma e il suo timbro.
§ 2. Nel verbale venga inserito il Rescritto del consenso della Congregazione delle Cause dei Santi.

Articolo 29

§ 1. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, chiuso e sigillato con il timbro del Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito nella Curia diocesana o eparchiale e una copia di esso sia trasmessa alla Congregazione delle Cause dei Santi.
§ 2. Qualora vengano autorizzate fotografie o filmati delle operazioni compiute, questi siano allegati al verbale e vengano custoditi, insieme allo stesso, nella Curia diocesana o eparchiale.

Articolo 30

Le immagini e le informazioni, ricavate dai trattamenti anatomici e da tutte le operazioni effettuate, non devono essere divulgate o rese pubbliche senza l’autorizzazione scritta del Vescovo competente e quella dell’eventuale erede.

PARTE III
Pellegrinaggio delle reliquie

Articolo 31

§ 1. Le reliquie di un Beato o di un Santo possono essere portate in pellegrinaggio in luoghi diversi entro i confini della medesima diocesi o eparchia. In tal caso, il Vescovo competente incarichi un Custode-Portitore che accompagni le reliquie nei diversi luoghi.
§ 2. Per i pellegrinaggi fuori diocesi, ci si attenga agli artt. 5 § 4 e 32-38 della presente Istruzione.

Articolo 32

§ 1. Il Vescovo competente può presiedere alle operazioni personalmente o tramite un Sacerdote suo Delegato, nominato ad hoc.
§ 2. Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un Notaio e altri incaricati dei lavori tecnici.

Articolo 33

Tutti coloro che prendono parte alle operazioni devono previamente prestare giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto d’ufficio.

Articolo 34

§ 1. Osservato tutto ciò di cui all’art. 2 § 1 della presente Istruzione, e dopo aver ricevuto il Rescritto del consenso della Congregazione, il Vescovo o il Delegato Episcopale, il Notaio e gli incaricati dei lavori tecnici si rechino al luogo in cui sono custodite le reliquie.
§ 2. Potranno assistere all’atto quelle persone che il Vescovo o il Delegato Episcopale riterrà opportuno.

Articolo 35

§ 1. Estratta l’urna, se c’è un documento autentico dell’ultima ricognizione canonica o dell’ultimo pellegrinaggio, sia letto ad alta voce dal Notaio, affinché si possa verificare se quanto scritto nel documento coincida con ciò che si constata al momento presente.
§ 2. Qualora non ci fosse un documento autentico della sepoltura, della precedente ricognizione canonica o dell’ultimo pellegrinaggio, oppure se l’urna o i sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del Beato o del Santo, di cui si tratta.

Articolo 36

Il Vescovo o il Delegato Episcopale nomini un fedele (sacerdote, consacrato/a o laico/a) come Custode-Portitore, che accompagnerà le reliquie per tutto il percorso del pellegrinaggio.

Articolo 37

Per quanto riguarda il culto di un Beato durante il pellegrinaggio delle reliquie, occorre attenersi alle prescrizioni vigenti: «In occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di un Beato […], la possibilità di celebrazioni liturgiche in suo onore è concessa dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per le singole chiese in cui le reliquie sono esposte alla venerazione dei fedeli e per i giorni in cui esse vi sostano. La richiesta viene presentata da chi organizza il pellegrinaggio». [6]

Articolo 38

§ 1. Terminato il pellegrinaggio, le reliquie vengano riposte nel luogo originario.
§ 2. Il verbale di tutte le operazioni effettuate, steso dal Notaio, chiuso e sigillato con il timbro del Vescovo o del Delegato Episcopale, sia custodito nella Curia diocesana o eparchiale e una copia di esso sia trasmessa alla Congregazione delle Cause dei Santi.

CONCLUSIONE

La risoluzione di altre eventuali questioni è rimessa al giudizio e alla prudenza del Vescovo e del Delegato Episcopale.

Dato a Roma, dalla Congregazione delle Cause dei Santi, l’8 dicembre 2017, Festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Angelo Card. Amato, S.D.B.
Prefetto

+ Marcello Bartolucci
Arcivescovo tit. di Bevagna
Segretario

[01939-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0905-XX.01]

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[1] “I santi sono venerati nella Chiesa, secondo la tradizione, e le loro reliquie autentiche e le immagini sono tenute in onore”: Concilio Ecumenico Vaticano IICostituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre 1963, n. 111.
[2] Cfr. AAS 99 (2007), 465-517.
[3] Cfr. cann. 887 e 888 del CCEO.
[4] Cfr. can. 1190 § 1 del CIC; can. 888 § 1 del CCEO.
[5] Ad esempio sono proibiti: la sepoltura sotto un altare; le immagini del Servo di Dio o del Venerabile con raggi o aureola; la loro esposizione su altari; gli ex voto presso la tomba o presso le immagini del Servo di Dio o del Venerabile; ecc.
[6] Cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Notificazione circa la concessione di culto in occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di Beati, Prot. N. 717/15 del 27 gennaio 2016; Costituzione Apostolica Pastor bonus, art. 69.


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