La Fase diocesana Miro
Fase Diocesana o Eparchiale – Inchiesta super Miro
INCHIESTA DIOCESANA o EPARCHIALE sul Miracolo
Norma generale: n. 32
La Divinus perfectionis Magistercosì come il n. 32 delle Normae Servandae, stabiliscono che l’Inchiesta sul miracolo deve essere istruita separatamente da quella sulle virtù o sul martirio.
La procedura per l’Inchiesta sul presunto miracolo è essenzialmente uguale a quella richiesta per le cause sulle virtù o sul martirio, se pur con alcune differenze procedurali di non poca importanza. La decisione di istruire l’Inchiesta sul miracolo, presume che la causa sia stata già iniziata e l’Inchiesta sulle virtù eroiche del Servo di Dio o sia in corso presso la Diocesi o sia già conclusa e si trovi nella fase romana.
Fase preliminare dell’Inchiesta
– oggetto dell’Inchiesta: il miracolo.
a. Elemento scientifico: guarigione oppure fatto/evento prodigioso: scientificamente inspiegabile, istantanea, perfetta e duratura;
b. Elemento teologico: diretto nesso di causa ed effetto tra il fatto scientificamente inspiegabile e la richiesta dell’intercessione.
Un miracolo è composto da due elementi essenziali: quello scientifico e quello teologico. Quest’ultimo presuppone il primo, ossia l’inspiegabilità scientifica. Tale inspiegabilità del fatto prodigioso dovrà essere verificata ancor prima che si possa prendere in considerazione l’aspetto teologico, ovvero l’intervento di Dio tramite l’intercessione del Servo di Dio.
– natura delle prove che si desumono:
a. Da fonti scritte o documentali (prove documentali).
La procedura sull’Inchiesta sui miracoli (n. 33a) differisce da quella per l’Inchiesta sulle virtù e sul martirio. Infatti, mentre per le virtù e il martirio il Postulatore può raccogliere soltanto gli scritti editi del Servo di Dio, nell’Inchiesta sul miracolo il Postulatore ha il diritto di raccogliere tutte le prove documentali del caso (cartelle cliniche, referti medici, esami di laboratorio, indagini strumentali, ecc..) e consegnarle al Vescovo.
b. Dalle deposizioni orali di testimoni oculari (prove testificali).
ISTRUZIONE DELL’INCHIESTA
Fase iniziale dell’Inchiesta
1. Vescovo competente (causa già istruita almeno dal vescovo): giurisdizione territoriale (n. 5b).
Il Vescovo competente ad istruire l’Inchiesta sul miracolo è quello del territorio dove il fatto prodigioso si è verificato, in quanto è illuogo dove di solito si trovano le prove del miracolo. Può capitare che il Vescovo competente per l’Inchiesta sul miracolo è diverso da quello competente per la causa istruita sulle virtù e, la legislazione vigente, prevede di trasferire la competenza per motivi particolari. In ogni modo la preferenza è per il territorio in cui vi è, in via generale, la maggioranza delle prove e spetta alla Congregazione delle Cause dei Santi riconoscere tali casi particolari e concedere l’eventuale trasferimento dell’Inchiesta, con specifico decreto.
2. Attore – Postulatore/Vice Postulatore
Il Postulatore è già stato nominato dall’Attore ed approvato dal Vescovo. Se gli atti dell’Inchiesta sono stati già inviata alla Congregazione delle Cause dei Santi e quindi la causasi trova nella fase romana, non c’è più un Postulatore diocesano o eparchiale in quanto, al chiudersi dell’Inchiesta diocesana, il Postulatore e tutti gli altri Officiali decadono dall’ufficio. Pertanto l’Attore avrà già nominato, per la fase romana della causa, un Postulatore residente a Roma, che avrà avuto l’approvazione della Congregazione. Quando l’Inchiesta è istruita in una diocesi lontana da Roma, è prassi che il Postulatore romano, nomini un Vice Postulatore che fa le sue veci durante la stessa Inchiesta sul miracolo.
3. Supplice Libello (33a), presentato dal postulatore, con:
a. Una breve ma accurata relazione del presunto miracolo: “Fattispecie Cronologica” di tutti gli elementi del fatto prodigioso, sia quelli che riguardano l’elemento scientifico, sia quello teologico;
b. I documenti ad esso relativi (cartelle cliniche, piastrine,lastre, ecc.);
c. Elenco dei testi (Notula testium).
Il Supplice Libello presentato dal Postulatore, potrà essere prudentemente accolto dal Vescovo, dopo aver ottenuto il parere positivo del perito relativamente all’inspiegabilità scientifica del fatto prodigioso e, se pur non previsto dalla vigente legislazione, anche da un perito in materia teologica al fine di verificare che il fatto è attribuibile all’intercessione del Servo di Dio.
4. Il Vescovo chiede il parere preliminare di uno o due esperti(fumus boni iuris).
Nessun processo può essere iniziato se prima non viene provata l’esistenza del fumus boniiuris. Però, contrariamente a quanto previsto per l’inizio stesso di una causa, provare l’esistenza del fumus boniiuris del miracolo non è compito del Postulatore (n. 3b). Sarà invece il Vescovo a sottoporre la documentazione, raccolta dal Postulatore, ad uno o due periti medici o tecnici per stabilire e provare il fumus boniiuris di un presunto miracolo. Per le motivazioni su spiegate, relativamente all’elemento scientifico e teologico del presunto miracolo, il Vescovo dovrà chiedere il giudizio previo a persone esperte nel campo specifico del fatto prodigioso per poter esprimere proprio nel merito un parere assolutamente autorevole.
Nella presentazione del Supplice Libello, il Postulatore può presentare anche lui una perizia medica o tecnica, che potrà essere considerate dal Vescovo.
Raccolta delle Prove Testificali (nn. 15a; 16-18; 21-24).
1. Costituzione del Tribunale in due fasi (n. 33b):
a. Nomine degli Officiali dell’Inchiesta con Decreto: Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia, Notaio, Perito Medico (Tecnico);
b. Giuramenti: Prima Sessione o Sezione di Apertura.
Il Vescovo può nominare un suo delegato (Delegato Episcopale) per istruire l’inchiesta sul miracolo. Inoltre dovrà nominare il Promotore di Giustizia ed il Notaio. La Prima Sessione o Sessione di Apertuna dell’Inchiesta, così come previsto per le Inchieste sulle virtù o sul martirio, dovrà essere presieduta dal Vescovo, il quale dovrà provvedere ai giuramenti di rito di tutti gli Officiali nominati. Tale requisito canonico di “nomina” e di “giuramento” è richiesto anche per l’eventuale Traduttore degli atti, per il Copista e il Portitore degli atti dell’Inchiesta.
Il Vescovo dovrà pure nominare uno o più Periti competenti per la materia scientifica del fatto prodigioso. In caso di guarigione, dovrà essere un Perito Medico (negli altri casi un Tecnico), il quale deve anch’essi prestare giuramento. Ovviamente, tale perito, dovrà partecipare attivmente alle Sessioni per proporre ai testi tutte le domande utili all’accertamento della verità.
2. Preparazione degli Interrogatori dal promotore di Giustizia con l’aiuto di un altro esperto (medico/tecnico) (15a)
La procedura sull’escussione dei testi da parte del Vescovo (n. 33b) è la stessa prevista per l’Inchiesta sulle virtù e sul martirio. Spetta al Promotore di Giustizia, con l’aiuto di uno o più periti, preparare gli Interrogatori dei testi, mentreallaloroescussione, oltre al Promotore di Giustizia dovrà partecipare anche il Notaio (n.16).
3. Testi di 1° e 2° grado de visu e de auditu a videntibus
a. Consanguinei e parenti del sanato (n. 18);
b. Medici curanti (n. 22a) – l’eventuale rifiuto (22b).
I testimoni devono essere oculari ossia testi di 1° grado (de visu) e a questi, se necessario, si possono aggiungere altri (2° grado de auditu a videntibus). E’ pertanto da considerare che nell’Inchiesta sul miracolo, così come per le virtù e il martirio, i testi di secondo grado sono aggiuntivi alle prove essenziali di primo grado.
Tali testimoni dovranno essere soprattutto i consanguigni ed i parenti del Servo di Dio, così come quanti altri hanno vissuto con lui e lo hanno frequentato.
I medici curanti del sanato, dovranno essere chiamati a testimoniare e qualora si rifiutano è prevista, in alternativa, la presentazione di una sua relazione scritta sulla malattia e sul suo decorso o, nei casi ancor più particolari, che il Vescoo o il suo Delegato nomini la figura giuridica della “interposta persona” per prendere la testimonianza del medico per poi esporla durante una Sessione dell’Inchiesta.
c. Periti ab inspectione: nomine, giuramenti, esame del sanato, Relazione scritta, testimonianza ex officio: n. 34.
Inoltre, vi possono essere anche Periti ab inspectione, in quanto nel caso in cui la persona sanata è ancora viva, dovrà essere visitata per verificare la durata della guarigione. A tali Periti sono chieste delle relazioni scritte, distinte e separate tra loro, consegnare al vesco o al Delegato Episcopale. I Periti dovranno rimanere a disposizione in qualità di testi ex officio.
d. Eventuale certificato di decesso del sanato e la causa del decesso.
In caso di morte del sanato, dovrà essere dimostrato che la causa della morte non riguarda la malattia dalla quale il Servo di Dio è guarito e bisognerà allegare il relativo certificato di morte.
Conclusione dell’Inchiesta
(n. 35 e nn. 29-31)
Chiusura dell’Inchiesta
1. Pubblicazione degli Atti, con decreto (n. 27a);
Dichiarazioni del Promotore di giustizia (n. 27b) e del Postulatore (n. 27c)
2. Preparazione della copia conforme all’originale(Archetipo) in duplice esemplare, ossia il Trasuntoe la Copia Pubblica (nn. 29-31):
a. Degli atti originali(Archetipo) si fa una fotocopia: Trasunto
b. Si fa la Collatio et Auscultatio (Collazione e Ascolto) degli atti originali (Archetipo) con la fotocopia di essi (Trasunto) – affidabilità e conformità;
c. Apposizione del timbro e delle sigle del Notaio;
d. Dopo la Collatio et Auscultatio, si faccia una fotocopia della 1° fotocopia degli atti originali, timbrata e siglata dal Notaio: Copia Pubblica
3. Traduzione degli atti (se necessario):
a. Nomina e giuramento del traduttore;
b. Verifica ed acccttazione della traduzione;
c. Preparazione della copia conforme all’originale (Archetipo) in duplice esemplare, ossia il Trasunto e la Copia Pubblica: 2 Archetipi – 2 Trasunti e 2 Copie Pubbliche (una in lingua originale e l’altra nella traduzione). Lingue ammesse: francese, inglese, italiano, latino, portoghese, spagnolo.
4. Ultima Sessione o Sessione di Chiusura dell’Inchiesta
Invio degli atti in Congregazione
1. il Transunto e la Copia Pubblica nonché tutti i documenti allegati (chiusi e sigillati per garantire l’integrità degli atti dell’Inchiesta) (n. 35);
2. In una busta, separatamente dal Trasunto e dalla Copia Pubblica lo strumento di chiusura nonché il plico delle lettere (di colui che ha istruito l’inchiesta, dal Promotore di Giustizia, se lo desidera, e una Relazione del perito medico).
Norma generale: su atti di culto dentro e fuori delle Chiese (n. 36).
La norma è molto rigida e perentoria nel delineare tutti gli atti di culto che sono vietati dentro e fuori le chiese. Evidenzia con estrema chiarezza che occorre astenersi, dentro e fuori le chiese, da qualsiasi genere di atto che potrebbe indurre I fedeli a credere erroneamente che l’inizio di una causa significano che il Servo di Dio sarà necessariamente beatificato e canonizzato, questo in quanto l’Inchiesta, prima della sua definitiva conclusione e successiva proclamazione da parte del Pontefice, è comunque soggetta a legittimo esame.