La Legislazione delle Cause dei Santi

Legislazione delle cause dei Santi

Le norme vigenti nelle cause dei Santi in ordine cronologico sono:

1. Il Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latinapromulgato il 25 gennaio 1983 (contiene un solo canone riguardante le cause dei Santi);

2. La Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magisterpromulgata nella stessa data del Codice Canonico;

3. Le Normae Servandae in Inquisitionibus ab Episcopis Faciendis in causis Sanctorumpubblicate il 7 febbraio 1983;

4. Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientalipromulgato il 28 ottobre 1990 (contiene un solo Canone sulle Cause dei Santi);

5. L’Istruzione Sanctorum Materpubblicato il 17 maggio 2007 (tratta sulla procedura dell’inchiesta diocesana o eparchiale).

La legge nelle cause dei Santi è particolare (in quanto norme particolari reggono le cause dei Santi) ed universale (in quanto si rivolge alla Chiesa latina e a quelle orientali).

1. Codice di Diritto Canonico

Promulgato da Papa Giovanni Paolo II.

Soltanto il Canone 1403 tratta direttamente delle cause di beatificazione e canonizzazione; nel I° paragrafo si dichiara: “le cause di canonizzazione dei Servi di Dio sono rette da peculiare legge pontificia”, mentre nel 2° paragrafo si stabilisce che: “alle medesime cause inoltre sono applicate le prescrizioni di questo Codice ogniqualvolta che nella medesima legge si fa rinvio al Diritto universale, in realtà nessuna norma della peculiare legge pontificia fa uno specifico rinvio, oppure si tratta di norme che, per la natura stessa della materia, le riguardano”.

2. Divinus perfectionis Magister

Costituisce la peculiare legislazione pontificia contenendo tutte le norme fondamentali che riguardano le cause dei Santi. Promulgata da Giovanni Paolo II ed entrata in vigore nella stessa data del Codice Canonico ed abrogò tutti i precedenti testi legislativi riguardanti le leggi dei Santi. Delinea in modo molto breve e succinto, l’ordine da seguire nell’istruzione dell’Inchiesta: la fase iniziale; la raccolta delle prove documentali e testificali; la chiusura dell’inchiesta; la dichiarazione circa il non culto e l’invio degli Atti in duplice copia alla Congregazione.

Il documento è composto da :

  • Introduzione:

a)  parte teologica: riguardante la santità universale e quella canonizzabile;

b)  parte storica della legislazione precedente:

  • Codice di Diritto Canonico (1917) – Liber 4 De Processibus; cc. 1999-2141;
  • 6 febbraio 1930: Già da qualche tempo (Ufficio Storico-agiografico);
  • 4 gennaio1930: Normae servandae in costruendis Processibus Ordinariis super causis historicis;
  • 1948: Nova Ratio procedendi in excutiendis miracoli apud Sacram Congregationem;
  • 1959: Regolamento della Consulta Medica presso la Sacra Congregazione dei Riti;
  • 19 marzo 1969: Sanctitatis clarior;
  • 8 maggio 1969: Sacra Rituum Congregatio.

c)  conclusioni: in futuro si stabiliscono nuove norme e si abrogano tutte le leggi precedenti a riguardo.

  • Parte canonica: divisa in due parti, la prima è quella che riguarda la Chiesa locale (diocesi, eparchia) e la seconda parte concerne, invece, l’autorità romana ossia la Congregazione Cause dei Santi.

Prima parte canonica

Inchieste affidate ai Vescovi (introduzioni 1-2).

Nella I° parte si indica la competenza territoriale e il diritto di investigare sul Servo di Dio del quale viene chiesta la canonizzazione. Nella 2° parte i Vescovi devono procedere secondo le norme previste ai nn 1-6: 1. Richiedere al postulatore informazioni sulla vita del SdD e i motivi di richiesta della causa; 2. Di far esaminare dai censori teologici gli scritti pubblicati dal SdD; 3. Se in tali scritti non vi è nulla contro la fede e la morale faccia esaminare gli altri scritti inediti e tutti i documenti dai censori storici che devono redigere al termine una relazione; 4. Si proceda poi ad interrogare i testimoni indicati dal postulatore e gli altri d’ufficio. In casi di urgenza per non perdere le prove la testimonianza può essere acquisita prima del termine dell’indagine sui documenti; 5. La ricerca sui miracoli asseriti deve essere fatta separatamente da quella sulle virtù e sul martirio; 6. Al termine delle indagini gli atti devono essere trasmessi in duplice copia alla Sacra Congregazione unitamente alla copia dei libri del SdD esaminati dai censori teologici con il relativo giudizio. Inoltre il Vescovo deve aggiungere una dichiarazione sull’osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non culto.

Seconda parte canonica

La Sacra Congregazione per le Cause dei Santi (3-12).

3. Il compito della Sacra Congregazione è quello di fare tutto ciò che riguarda la canonizzazione dei SdD con l’aiuto del Segretario (che avrà però compiti precisi) assistendo i Vescovi e studiando le cause al fine di pronunciarsi poi con il voto. Spetta inoltre alla Congregazione il compito di decidere su tutti quegli elementi in riferimento all’autenticità e conservazione delle reliquie.

4. E’ compito del Segretario: 1) curare le relazioni con gli esterni, in particolare con i Vescovi che istruiscono le cause; 2) partecipare alle discussioni in merito alla causa, portando il voto nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi; 3) stendere la relazione sui voti dei Cardinali e dei Vescovi, da consegnare al Sommo Pontefice.

5. Il Segretario è aiutato dal Sottosegretario, a cui spetta in particolare di vedere se sono state osservate le prescrizioni di legge e da un numero di ufficiali minori.

6. Per lo studio delle cause presso vi è il Collegio dei Relatori, presieduto dal Relatore generale (punto 9. che presiede la riunione dei Consultori storici, aiutato da alcuni Collaboratori)

7. E’ compito dei singoli Relatori: 1) studiare le cause loro affidate con i cooperatori esterni e preparare le «Positiones super virtutibus et martyrio»; 2) illustrare per scritto tutti i chiarimenti storici, se sono stati richiesti dai Consultori; 3) partecipare come esperti, senza diritto di voto, alla riunione dei teologi.

8. Per le Positio super miracoli ci sarà un Relatore che parteciperà alla riunione dei medici e al Congresso dei teologi.

10. Il Promotore della fede (Promotor fidei o Prelato teologo), che ha il compito di presiedere il Congresso dei teologi con diritto di voto, prepararne la relazione, partecipare alla Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi come esperto, senza diritto di voto. Qualora fosse necessario il Cardinale Prefetto potrà nominare un Promotore della fede ad casum.

11. Per la trattazione delle cause ci sono Consultori con specifica esperienza in campo storico o in campo teologico.

12. Per l’esame delle guarigioni, che vengono presentate come miracoli, si tiene presso la Sacra Congregazione una commissione di medici.

 

Modo di procedere nella Sacra Congregazione (13-17)

13. La Congregazione dopo aver ricevuto dal Vescovo tutti gli atti e i documenti riguardanti la causa procede nel seguente modo:

1) Il Sottosegretario esamina se sono state osservate tutte le norme di legge nell’inchieste fatte dal Vescovo riferendo l’esito nel Congresso ordinario.

2) In caso positivo il Cogresso l’affiderà a uno dei Relatori il quale, aiutato da un Cooperatore esterno, farà la «Positio super virtutibus vel super martyrio», secondo le regole della critica agiografica.

3) Nelle cause antiche e in quelle recenti, la cui indole è sottoposta  al giudizio del Relatore generale, la «Positio» è  sottoposta all’esame dei Consultori specificatamente esperti in materia, affinché esprimano il voto sul suo valore scientifico sulla sufficienza all’effetto. In particolari casi la Positio può essere affidata anche ad altri studiosi al di fuori dei Consultori.

4) Dopo aver raccolto i voti dei Consultori storici e i chiarimenti del Relatore, la «Positio» sarà rimessa ai Consultori teologi, che dovranno esprimere il voto in merito alla causa, e con il Promotore della fede studieranno la causa fino a che sia terminata l’analisi delle questioni teologiche controverse, qualora ci siano, prima di giungere alla discussione nel Congresso specifico.

5) Le conclusioni espresse dal Promotore della fede e i voti dei Consultori teologi verranno affidate al giudizio dei Cardinali e dei Vescovi.

14. Il giudizio della Congregazione riguardo ai miracoli si articola con questo criterio:

1) La Positio, preparata dal Relatore incaricato, i cui miracoli asseriti sono esaminati nella riunione degli esperti (se si tratta di guarigioni, nella riunione dei medici); i voti e le conclusioni degli esperti sono esposti in una accurata relazione.

2) I miracoli dovranno poi essere discussi nello specifico nel Congresso dei teologi ed  infine nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi.

15. Al Sommo Pontefice viene riferito il giudizio dei Padri Cardinali e dei Vescovi dopodiché a lui  compete il diritto di decretare il culto pubblico ecclesiastico del Servo Di Dio.

16. Nelle singole cause di canonizzazione, il cui giudizio per il momento dipenda dalla Sacra Congregazione, la stessa Sacra Congregazione stabilirà, con un decreto particolare, il modo di procedere oltre, nell’osservanza tuttavia di questa nuova legge.

17. Le norme stabilite entrano in vigore immediatamente e sono efficaci e valide per il futuro.

3. Le Normae Servandae

Le Normae Servande… previste dalla Divinus Perfectionis Magistris sono emanate dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi al fine di assistere coloro che sono responsabili per l’istruzione dell’Inchiesta. Tali norme sono ordinate in modo tale che colui che per legge ha il compito e il diritto di istruire una causa possa sapere esattamente come procedere. Costituiscono l’unica procedura canonica sia per quanto riguarda le Inchieste sulle virtù eroiche o sul martirio del SdD, sia quelle sul presunto miracolo. Le norme sono divise in due parti; la prima riguardante le virtù eroiche o il martirio di un SdD, mentre la seconda tratta l’Inchiesta sul presunto miracolo.

Le Norme che riguardano l’ Inchiesta sulle virtù eroiche e sul martirio sono quattro, rispettivamente:

La  fase iniziale (nn 1-12 ad esclusione del 5b che si riferisce ai miracoli) che prevede l’Attore, il Postulatore, il Fumus Boni Iuris, il Vescovo competente, il Supplice Libello, la nomina degli Ufficiali dell’Inchiesta e il giuramento;

La raccolta delle prove documentali che consistono in scritti editi, inediti e di tutti i documenti riguardanti la causa. (nn 13-14); Le raccolte delle prove testificali (nn 15-21 e 23-26); La chiusura dell’Inchiesta e invio degli atti alla Congregazione (nn 27-31). Le norme che riguardano l’ Inchiesta sul miracolo sono anch’esse quattro: Fase iniziale dell’Inchiesta che prevede il Vescovo competente (n 5b), il Fumus Boni Iuris; Raccolta delle prove documentali (nn 33a); Raccolta delle prove testificali (nn 15a; nn 16-18, 21-24); Chiusura dell’Inchiesta e invio degli atti alla Congregazione (nn 27-31). In conclusione una norma specifica che non è consentito tributare il culto al SdD mentre la causa è in corso (n 36).

4. Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

Si stabilisce che nelle cause dei SdD devono essere osservate le norme speciali stabilite dal Romano Pontefice.

5. L’Istruzione Sanctorum Mater

L’Istruzione fu emanata dalla Congragazione dopo 25 anni dalla promulgazione della legislazione sulla causa dei Santi, al fine di favorire una collaborazione più stretta ed efficace tra la Santa Sede e i Vescovi. Pertanto non si pone né come una nuova legge né tantomeno come una correzione di quella del 1983, ma assume un valore di contributo autorevole al fine di chiarire le disposizioni e facilitarne l’applicazione oltre che indicare le modalità della loro esecuzione.

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